Art. 1.

      1. L'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 76-bis. - (Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo) - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
      2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata e al terrorismo. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
      3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
      4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata o al terrorismo. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto ed uno o più dei sostituti procuratori

 

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ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antiterrorismo aggiunto.
      5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
      6. Al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale».